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Puglia rif. 23-2023. PSR 2014/2022. Misura 22. Finanziamento a fondo perduto a sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina

Area Geografica:

Liguria

Scadenza:

28.02.2023

Beneficiari:

Micro impresa, PMI

I beneficiari della Misura sono imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 c.c. aventi le seguenti caratteristiche:

a) iscrizione al Registro delle Imprese con codice ATECO 01.4 “Allevamento di animali” o ATECO 01.5 “Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali (attività mista)”;

b) possesso di animali nel patrimonio aziendale iscritti nell’anagrafe nazionale (BDN).

Spese Finanziate

Sostegno alla liquidità

Settori

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

Interventi ammessi

Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto beneficiario deve possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

1) essere in attività;
 possesso del codice stalla rilevabile da BDN (Banca Dati Nazionale), riferito alle stalle presenti nel territorio della Regione Puglia;

 del codice ATECO: 01.4 e 01.5;

 iscrizione alla Camera di Commercio;

2)  non essere in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019;

3)  essere in regola con tutti gli obblighi legislativi nei confronti degli Enti previdenziali, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

4)  rispettare le Regole di Condizionalità, che comprendono un insieme di Criteri (CGO) e Norme (BCAA) per una gestione dell’azienda agricola rispettosa dell’ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e al benessere degli animali allevati. Per l’anno campagna 2022 gli allevamenti richiedenti il premio devono essere assoggettati alla condizionalità e alle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (greening) in quanto beneficiari di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità per le campagne 2021 e 2022;

5)  non aver commesso inadempienze/violazioni alle norme obbligatorie di contrasto alla Xylella (L.R. 19/04/2021, n. 6, art. 3);

6)  assenza di reati gravi in danno allo stato e dalla UE.

Agevolazione:

Il sostegno è concesso agli agricoltori beneficiari in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario per UBA detenuti alla data del 30/06/2022.

Il calcolo del premio sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto dai coefficienti di UBA, come indicato nell’Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013.

L’importo massimo del sostegno è pari a 15.000 euro per beneficiario.

Scadenza

I beneficiari potranno presentare domanda di sostegno fino al 18 febbraio 2023.

Specifiche

 


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