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Liguria rif. 22-2023. PSR 2014/2022. Bando sottomisura 3.1 Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione

Area Geografica:

Liguria

Scadenza:

28.02.2023

Beneficiari:

Possono presentare domanda di sostegno a valere sul presente Bando gli ”agricoltori in attività”, ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013, singoli o associati. Sono ammessi i beneficiari che aderiscono per la prima volta o (ai sensi del Reg. UE n.2393/2017) che hanno aderito nei primi cinque anni precedenti, al regime di qualità o al regime facoltativo di certificazione, al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Possono pertanto presentare domanda di sostegno, ai sensi del Reg. UE n. 2393/2017, gli agricoltori già iscritti ad un sistema di qualità/certificazione ammesso, a far data dall’anno 2018.

Sono ammessi al sostegno i seguenti regimi di qualità o regimi facoltativi di certificazione (regimi per i prodotti agricoli e alimentari di cui all’allegato I del TFUE):

  • prodotti riconosciuti IGP e DOP ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012 e iscritti in uno dei registri UE attivi nel territorio regionale (Olio extravergine d’oliva “Riviera ligure” DOP; Basilico genovese DOP Vitelloni Piemontesi della Coscia IGP);
  • prodotti riconosciuti nell’ambito di una DO o IG ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo ed iscritti in uno dei registri UE; tra le DO: “Rossese di Dolceacqua”, “Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà”, “Riviera Ligure di Ponente”; “Colli di Luni”, “Colline di Levanto”, “Golfo del Tigullio – Portofino”, “Val Polcevera”, “Ormeasco di Pornassio; tra le IG:“Liguria di Levante”, “Colline del Genovesato”, “Colline Savonesi”, “Terrazze dell’Imperiese”;
  • prodotti dell’agricoltura biologica, conformi alle condizioni poste dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007;
  • regimi nazionali, conformi alle condizioni previste alla lett. b), paragrafo 1) dell’articolo 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (vedi sezione 8.2.3.3.1.11 del PSR): rientra il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (S.Q.N.P.I.)”, istituito con Legge n. 4/2011 su iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf).
  •  regimi di certificazione facoltativi riconosciuti dagli Stati membri, conformi alla lett. c), paragrafo 1) dell’articolo 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013 agli orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche (Comunicazione della Commissione 2010/C 341/04), attivati esclusivamente per i prodotti ortofloricoli regionali,; vi rientrano:
    • –  Standard GLOBAL GAP;
    • –  Standard MPS Milieu Project Sierteelt (Progetto floricoltura ambientale).

      I prodotti inseriti nel regime di qualità devono essere commercializzati dall’azienda con il marchio di qualità pertinente.
      Per il regime di qualità “Biologico”, per le produzioni in commercializzazione, pur non etichettate

      (es. vendita di prodotto fresco non confezionato), è comunque obbligatorio aver ottenuto la certificazione di conformità del prodotto (v. anche punto 12 “Domande di pagamento”).

Spese Finanziate

Sostegno alla liquidità

Settori

Agricoltura

Agevolazione

 

Interventi ammessi

Sono ammissibili esclusivamente i costi fissi realmente sostenuti dai soggetti beneficiari per la partecipazione al regime di qualità ammesso, come di seguito specificato:

    •   costo per l’iscrizione e l’assoggettamento al sistema di controllo;
    •   costo per la quota annua per l’attività di certificazione;
    •   spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari, incluso i costi per:

      – l’eventuale check-up aziendale richiesto dall’Organismo di controllo;
      – le analisi (chimico-fisiche e organolettiche) richieste formalmente dall’organismo di controllo e il costo per eventuali verifiche ispettive aggiuntive, richieste dall’Organismo di controllo.

Agevolazione:

Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concessa a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, per i primi 5 anni di certificazione. Come indicato al Cap. 8.1 del PSR, per la sottomisura 3.1 non sono concessi contributi per importi inferiori a 300 €.

L’intensità dell’aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti nel periodo di riferimento per ciascuna annualità, per la partecipazione al/ai regime/i di qualità ammesso/i, entro il limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 per azienda.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo fino a tutto il 2025, termine ultimo di validità della presente programmazione.

La prima annualità (pari a 12 mesi) decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

Le successive annualità avranno pertanto analogo andamento temporale. Le scadenze di ciascuna annualità saranno indicate nell’atto di concessione.

Qualora la prima partecipazione al regime di qualità sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno di cui al paragrafo 4, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

L’aiuto non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative.

Scadenza

I beneficiari potranno presentare domanda di sostegno fino al 28 febbraio 2023.

Specifiche

La modalità di attuazione della presente misura è a graduatoria


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