Area Geografica:
Friuli Venezia Giulia
Scadenza:
29/04/2022
Beneficiari:
Possono presentare domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando i seguenti soggetti:
a) imprenditori agricoli singoli o associati;
b) organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
c) cooperative agricole;
d) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
e) consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica.
Spese ammissibili
Il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica
protetta, con esclusione delle aree demaniali.
La superficie minima da ristrutturare e riconvertire per ogni domanda è pari a 0,5 ettari, ad eccezione dei reimpianti per motivi fitosanitari per i quali non è prevista una superficie vitata minima.
In deroga a quanto previsto al punto precedente, al fine di favorire la ristrutturazione e riconversione dei vigneti anche in zone caratterizzate da difficoltà orografiche e pedologiche o da peculiarità catastali, la superficie minima viene ridotta a 0,3 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Friuli Colli Orientali e Collio, a 0,2 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Ramandolo, a 0,1 ettari per i vigneti ubicati nel territorio regionale delimitato dal disciplinare della zona a denominazione di origine Carso.
Al fine di favorire la presentazione delle domande in forma collettiva nelle restanti zone del territorio regionale, la superficie minima viene ridotta a 0,3 ettari nel caso di domande presentate nella forma indicata nel bando.
Sono ammissibili le seguenti attività:
a) riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
b) ristrutturazione che consiste;
1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
2) nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento, con esclusione dell’ordinaria manutenzione;
d) reimpianto per motivi fitosanitari.
Agevolazione:
L’aiuto non può superare l’importo massimo per ettaro di superficie vitata pari a euro:
a) 22.000 per i vigneti ubicati in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica;
b) 16.000 per i vigneti ubicati in zone a valenza ambientale e paesaggistica;
c) 14.000 per i vigneti con impianto di irrigazione realizzati in zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
d) 11.000 per i vigneti senza impianto di irrigazione realizzati in zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
Nel caso in cui un produttore sia presente nella compagine societaria di più aziende che hanno presentato domanda, l’importo massimo complessivamente erogabile non supera i 75.000 euro.
Il contributo non può superare il 50% dei costi ammissibili
Specifiche: